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Disciplina del DURC e interpretazione della nozione di “scostamento non grave”

Ai fini della regolarità contributiva degli enti previdenziali, è necessario che eventuali debiti contributivi, sanzioni e interessi, nel loro complesso, non superino l’importo di 150 euro (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, interpello 13 ottobre 2025, n. 13).

Con l’interpello in commento, l’Associazione nazionale per industria e terziario (ANPIT) ha chiesto al Ministero del lavoro e delle politiche sociali se sia possibile interpretare la nozione di “scostamento non grave” di cui all’articolo 3, comma 3 del D.M. 30 gennaio 2015 nel senso che, laddove le situazioni debitorie nei confronti degli enti previdenziali siano costituite esclusivamente da accessori di legge (sanzioni/interessi) – e, dunque, prive di una effettiva omissione contributiva (perché già sanata) – l’ente previdenziale sia tenuto a rilasciare comunque un DURC attestante la regolarità contributiva, potendo solo attivare, per il recupero delle somme a credito, i diversi strumenti coattivi messi a sua disposizione dall’ordinamento.

Al riguardo, il Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro del Dicastero ritiene che le sanzioni civili abbiano la funzione di rafforzare l’obbligazione contributiva e di risarcire il danno cagionato all’ente previdenziale, trovando automatica applicazione in caso di mancato o ritardato pagamento dei contributi.

Le sanzioni consistono, quindi, in una somma, predeterminata ex lege, il cui credito sorge de iure alla scadenza del termine legale per il pagamento del debito contributivo e rimangono funzionalmente connesse all’omesso o ritardato pagamento dei contributi. Inoltre, gli effetti degli atti interruttivi, posti in essere con riferimento ai crediti contributivi, si estendono automaticamente anche al credito per sanzioni civili.

Inoltre, la norma stessa (comma 3 dell’articolo 3 citato) ha espressamente individuato in 150 euro l’importo – comprensivo di contributi e accessori di legge – che non impedisce l’attestazione in tempo reale della regolarità delle posizioni contributive dei richiedenti. La chiara indicazione desumibile dalla formulazione letterale della disposizione ha, peraltro, determinato che su tale importo sia stata calibrata la stessa procedura adottata dall’ente previdenziale per il rilascio automatico dell’attestazione di regolarità contributiva, tramite il “Durc On Line”. 

Pertanto, ai fini della regolarità contributiva, è necessario che eventuali debiti contributivi, sanzioni e interessi, nel loro complesso, non superino l’importo di 150 euro, soglia limite per la sussistenza dello “scostamento non grave”.

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