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Abuso del diritto e disallineamento fiscale: i chiarimenti dell’Agenzia

L’Agenzia delle entrate fornisce risposta ad un’istanza di interpello riguardante il mancato abuso del diritto derivante dal disallineamento temporale tra la tassazione degli interessi attivi in capo agli obbligazionisti e il riconoscimento della deduzione fiscale degli stessi interessi passivi in capo alla società emettitrice (Agenzia delle entrate, risposta 1 dicembre 2025, n. 299).

La società istante è una realtà che intende effettuare rilevanti investimenti nei prossimi anni, predisponendo un piano finanziario che prevede l’emissione di un prestito obbligazionario subordinato e privo di collaterale, con un orizzonte temporale di 15/20 anni. Le obbligazioni saranno titoli nominativi cartacei, emessi in libera sottoscrizione ai soci, agli amministratori, ai dipendenti della società, nonché a terzi investitori. Queste obbligazioni sono del tipo one coupon, ovvero prevedono il pagamento di un’unica cedola alla scadenza del prestito. Il tasso di interesse annuo composto, fino a un massimo del 16,5%, sarà commisurato alla scadenza del prestito, al rischio di impresa, al carattere della subordinazione e all’assenza di un collaterale.

L’Istante chiede chiarimenti sulla possibilità che l’operazione configuri un abuso del diritto ai sensi dell’articolo 10-bis della Legge n. 212/2000, a causa del disallineamento temporale tra la tassazione degli interessi attivi in capo ai sottoscrittori e il riconoscimento fiscale degli interessi passivi in capo alla Società, che avviene secondo il principio di competenza economica.

 

L’Agenzia ricorda che l’abusività di un’operazione, ai sensi dell’articolo 10-bis, comma 1, della Legge n. 212/2000, richiede che l’Amministrazione finanziaria identifichi e provi il congiunto verificarsi di tre presupposti costitutivi:

  • il conseguimento di un vantaggio fiscale “indebito”;
  • l’assenza di “sostanza economica” dell’operazione;
  • l’essenzialità del conseguimento del vantaggio fiscale indebito.

L’assenza di anche solo uno di questi presupposti determina un giudizio di assenza di abusività. Non sono comunque considerate abusive le operazioni giustificate da valide ragioni extra fiscali non marginali.

 

In base all’Atto di indirizzo ministeriale del 27 febbraio 2025, nel caso di analisi di singole operazioni, l’esame si concentra sulla ratio della norma applicata, e l’esito favorevole esclude ipso facto l’abuso ed esaurisce ogni altra verifica.

 

L’Agenzia ritiene che l’operazione rappresentata dall’Istante non costituisca una fattispecie di abuso del diritto ai sensi del citato articolo 10-bis. In particolare, l’attuazione dell’operazione di finanziamento tramite emissione di obbligazioni one coupon non integra alcun vantaggio fiscale qualificabile come indebito in capo ai soggetti coinvolti. Di conseguenza, l’Agenzia non procede all’esame degli ulteriori requisiti previsti dall’articolo 10-bis.
Va infatti considerato che l’intera operazione descritta ha come fine ultimo quello di finanziare “investimenti strategici”, offrendo la possibilità di espandere il fatturato con rilevanti ricadute occupazionali dirette e sull’indotto. L’obiettivo prefissato è quello di assicurare una congrua immissione di risorse finanziarie per la copertura dell’importante piano finanziario tramite la raccolta di liquidità da investire a lungo termine senza “salto d’imposta”.

 

Pertanto, il disallineamento temporale tra la tassazione degli interessi attivi in capo agli obbligazionisti ed il riconoscimento della deduzione fiscale degli stessi interessi passivi in capo alla società costituisce un’operazione da ritenersi non in contrasto con la finalità delle norme fiscali.

Tale sfasamento riflette il peculiare funzionamento contabile caratteristico del negozio giuridico obbligazionario di tipo one coupon.

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