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Agevolazioni “Prima casa” per gli iscritti AIRE trasferiti per lavoro

L’Agenzia delle entrate risponde ad un quesito riguardo alla possibilità per un soggetto iscritto all’AIRE e trasferitosi all’estero per ragioni di lavoro di fruire delle agevolazioni “prima casa” (Agenzia delle entrate, risposta 15 dicembre 2025, n. 312).

L’Istante espone di risiedere all’estero per motivi di lavoro, di essere iscritto all’AIRE e di aver svolto l’intero percorso scolastico, comprese scuole medie, superiori e università in Italia. L’Istante intende acquistare un immobile ad uso abitativo e chiede se possa beneficiare delle agevolazioni “prima casa” previste per i cittadini italiani residenti all’estero, come stabilito dall’articolo 2, comma 1, del D.L. n. 69/2023. La richiesta viene avanzata pur non essendo l’immobile ubicato nel comune di nascita né in quello dell’ultima residenza anagrafica in Italia.

L’articolo 2, comma 1, del D.L. n. 69/2023 ha modificato la Nota II-bis del TUR, disciplinando l’agevolazione per l’acquisto di “prima casa” in Italia da parte di soggetti trasferiti all’estero per ragioni di lavoro.
Secondo la lettera a) della Nota II-bis, come modificata dal citato decreto, per beneficiare dell’agevolazione, l‘immobile deve essere ubicato:

– nel comune in cui l’acquirente ha o stabilisca la propria residenza entro 18 mesi dall’acquisto;

– se diverso, nel comune in cui l’acquirente svolge la propria attività;

– se l’acquirente si è trasferito all’estero per ragioni di lavoro e abbia risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno 5 anni, nel comune di nascita o in quello in cui aveva la residenza o svolgeva la propria attività prima del trasferimento.

 

La circolare n. 3/E/2024 dell’Agenzia delle entrate ha chiarito che il beneficio fiscale viene ancorato a un criterio oggettivo. Le persone fisiche possono accedere al beneficio purché ricorrano contestualmente tre requisiti:

  • si siano trasferite all’estero per ragioni di lavoro (qualsiasi tipologia di rapporto, non solo subordinato, purché il trasferimento sia avvenuto prima dell’acquisto dell’immobile);
  • abbiano risieduto in Italia per almeno cinque anni o vi abbiano svolto la loro attività per il medesimo periodo prima dell’acquisto. Il quinquennio non deve essere inteso in senso continuativo. Il termine “attività” intende ricomprendere ogni tipo di attività, incluse quelle svolte senza remunerazione;
  • abbiano acquistato l’immobile nel comune di nascita, di precedente residenza o in cui svolgevano la propria attività prima del trasferimento.

Per queste specifiche ipotesi di trasferimento all’estero per motivi di lavoro, non è richiesto che il contribuente stabilisca la propria residenza nel comune di acquisto né che destini l’immobile ad abitazione principale. Devono comunque sussistere le condizioni di cui alle lettere b) e c) della Nota II-bis, riguardanti l’assenza di altri diritti reali su immobili nello stesso comune o sul territorio nazionale.
In merito all’interpretazione del termine “attività”, precedenti documenti di prassi specificano che il legislatore ha inteso ricomprendere ogni tipo di attività, incluse quelle svolte senza remunerazione, come ad esempio le attività di studio, di volontariato e sportiva.
Nel caso di specie, l’Istante intende acquistare un immobile nel comune dove ha svolto l’intero percorso scolastico, compresa l’università. Poiché le attività di studio rientrano nel concetto di “attività” rilevante, l’Agenzia ritiene che, nel rispetto di tutti i requisiti normativamente previsti, l’Istante possa fruire delle agevolazioni “prima casa” per l’acquisto dell’immobile.

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